Di che si tratta
L’indennità di accompagnamento è un contributo economico erogato agli invalidi civili, completamente inabili, alle persone anziane e ai mutilati, per permettere loro di spostarsi, ma anche per facilitare il normale svolgimento degli atti della vita quotidiana. Il beneficio economico viene dato a prescindere dall’età e dal reddito.
A chi viene concessa
Per ottenere l’indennità bisogna essere in possesso di un riconoscimento sanitario di invalidità totale, nel quale venga dichiarata “l’impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
L’indennità di accompagnamento viene concessa ai mutilati e agli invalidi civili totalmente inabili a causa di affezioni fisiche o psichiche (100%). Può inoltre essere concessa alle persone con più di 65 anni che abbiano difficoltà persistenti.
Viene erogata sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri o loro familiari con permesso di soggiorno superiore ad un anno. E’ indispensabile essere residenti in Italia.
Altre persone che possono ricevere l’indennità sono:
– i rifugiati politici in possesso dell’attestato rilasciato dalla Commissione Paritetica di eleggibilità, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di Ginevra del 22 aprile 1954; – gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio italiano ai sensi dell’art. 23 della Legge 306/62 di ratifica della Convenzione di New York del 28 settembre 1954; – i cittadini della Repubblica di San Marino a norma dell’art. 41 della Convenzione di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 6 giugno 1939.
Compatibilità e incompatibilità
L’indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa nè con il possesso di una patente di guida speciale.
è invece incompatibile con:
– l’indennità di frequenza (invalidi minorenni);
– analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, fermo restando il diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
– il ricovero in istituto o reparto di lungodegenza totalmente a carico di un ente pubblico. Se il beneficiario paga in parte o interamente la retta di ricovero, l’indennità continua ed essere corrisposta, come pure durante i periodi di ricovero connessi per terapie correlate alla specifica patologia.
Procedura: come fare per ottenere l’indennità
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario, come prima cosa, ottenere il riconoscimento dell’invalidità. La domanda deve essere fatta all’INPS per via telematica, rivolgendosi ad un patronato o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) ed allegando apposita certificazione medica. L’accertamento viene effettuato dalle commissioni mediche competenti che, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, convocano il richiedente per una visita. è possibile chiedere la visita domiciliare qualora la persona interessata all’indennità, sia impossibilitata a muoversi. Tale richiesta deve essere accompagnata da una certificato medico.
Se entro tre mesi la commissione ancora non ha effettuato la visita è possibile rivolgersi direttamente all’Assessorato alla Sanità della Regione.
Il procedimento relativo all’accertamento sanitario, da parte della commissione medica, deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica trasmette all’interessato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un originale del verbale di visita. Se la percentuale di invalidità riconosciuta dà diritto all’indennità, la commissione medica trasmette d’ufficio alla Prefettura competente sia una copia della domanda di concessione di indennità che la copia autentica del verbale sanitario.
Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio Invalidi civili della Prefettura invia all’interessato, tramite posta, una richiesta di dati sotto forma di autocertificazione, predisposta dall’ufficio. Tale modulo deve essere compilato e può essere presentato alla Prefettura anche per posta, per via telematica o tramite una terza persona. In questi casi è obbligatorio allegare fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante.
Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a sottoscrivere la dichiarazione, quest’ultima è raccolta dal pubblico ufficiale che deve accertare dell’identità del dichiarante, attestare che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato, indicando di seguito la causa dell’impedimento.
Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le previste dichiarazioni sostitutive, i certificati relativi a stati, fatti, o qualità personali risultanti da atti o pubblici registri tenuti da una Pubblica Amministrazione, sono acquisiti direttamente d’ufficio.
La Prefettura, ricevuta la documentazione, decide, in seguito all’istruttoria, sulla concessione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili. L’atto di delega a una terza persona per la riscossione dell’indennità, che deve essere autenticato nelle forme di legge, è già allegato nel modulo di richiesta dei documenti.
I tempi
La procedura di concessione dell’indennità da parte della Prefettura deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione di copia della domanda, trasmessa dalla commissione medico-sanitaria competente. Il termine può essere prorogato per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione. Se sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge la Prefettura adotta un decreto che viene notificato all’interessato. In caso di mancanza di tutti o alcuni dei requisiti viene notificato un decreto di diniego con le relative motivazioni.
A seguito del decreto di concessione dei benefici economici emanato dalla Prefettura, il provvedimento viene inserito nel sistema informatico dell’Inps che emette un ordinativo di pagamento a favore dell’invalido. L’Inps provvederà ad inviare lettera di avviso e libretto nominativo al domicilio dell’invalido, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Obblighi, ricorsi e riconoscimento di eventuale aggravio
Contro un avverso esito degli accertamenti sanitari è possibile, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di riconoscimento sanitario, inviare ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro – Direzione Generale delle Pensioni di Guerra e dei Servizi Vari (Via Casilina n. 3 – 00182 Roma).
Contro il decreto del Prefetto, è possibile fare ricorso da inoltrare in carta semplice, entro 90 giorni dalla notifica del decreto, al Comitato Provinciale dell’Inps. Le domande tendenti a far accertare un aggravamento sanitario devono essere presentate direttamente alle A.S.L., corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente. Ogni situazione di ricovero con retta a carico di pubbliche istituzioni deve essere obbligatoriamente comunicata alla Prefettura, entro 30 giorni dall’evento. I trasgressori saranno perseguiti in sede giudiziaria, oltre all’obbligo della restituzione degli importi percepiti indebitamente.
Aspetti economici
L’indennità viene riconosciuta soltanto in base alla minorazione ed è uguale per tutti, a prescindere dal reddito del richiedente e dei familiari; Importo 2015: Euro 508,55 per 12 mensilità. L’indennità può essere riscossa mensilmente presso gli uffici postali o tramite accredito su conto corrente postale o bancario, intestato all’invalido.
Il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda presso l’Azienda Usl competente. L’indennità di accompagnamento non è computabile nel reddito familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Gli eredi degli invalidi deceduti, cui spettino importi non riscossi in vita, potranno presentare istanza in bollo alla Prefettura, allegando la prescritta documentazione.