CHE COSA È:
L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, non dovuto a incidenti o malattie connesse al lavoro, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
L’art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO ?
Possono presentare domanda i cittadini italiani residenti in Italia o gli stranieri titolari di carta di soggiorno affetti da malattia e menomazioni permanenti e croniche sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (invalidità superiore al 33%).
Queste malattie per cui si presenta il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa lavoro, causa di servizio e di guerra con le quali l’invalidità civile è incompatibile.
DIVERSO GRADO DI INVALIDITÀ
La legge ha stabilito diversi gradi di invalidità con i relativi benefici:
- il 33% di invalidità dà diritto a prestazioni protesiche e ortopediche;
- il 46% dà diritto, oltre al beneficio di cui al punto a), all’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili.
- Se maggiorenne il 74% di invalidità dà diritto, oltre al beneficio di cui ai punti a) e b), alla qualifica di invalido parziale e all’assegno mensile di assistenza, il cui importo viene fissato annualmente dal Ministero dell’Interno, se incollocati o incollocabili al lavoro e iscritti nelle liste speciali per il collocamento.
- con il 100% viene riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto alla pensione di inabilità secondo limiti di reddito stabiliti annualmente;
se l’interessato è anche non autosufficiente o non deambulante ha diritto all’indennità di accompagnamento indipendentemente dall’età e dal reddito.
Se minorenne ha diritto:
- Agli ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
- All’indennità mensile di frequenza se riconosciuto “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore) durante la frequenza a centri riabilitativi o di formazione professionale o a scuole di ogni ordine e grado, secondo i limiti di reddito previsti annualmente;
Se non autosufficiente o non deambulante anche all’indennità di accompagnamento.
Principali riferimenti legislativi
Legge 30/03/1971 n. 118, L. 11/02/1980 n. 18, D.Lgs. 23/11/1988 n. 509, L. 11/10/1990 n. 239.
QUALE E’ LA PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA?
Dal primo gennaio 2010 è stato avviato il nuovo processo di gestione delle domande di invalidità civile. Le domande – spiega l’Inps in una nota – per ottenere i benefici in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile, sordita’ civile, handicap e disabilita’, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermita’ invalidanti, dovranno essere inoltrate all’Inps esclusivamente per via telematica.
Nell’ambito del nuovo procedimento, i medici certificatori potranno utilizzare una procedura online per la compilazione e la trasmissione dei certificati medici dei propri assistiti.
L’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN e’ pubblicato sul sito internet dell’INPS a disposizione anche dei cittadini interessati.